Art. 39

Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica

In vigore dal 14 mag 2024
Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica 1.   Entro il 14 giugno 2029, gli Stati membri adottano, in consultazione con i servizi di assistenza specialistica, se del caso, piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza di genere. 2.   I piani d'azione nazionali di cui al paragrafo 1 possono includere priorità e azioni volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, i loro obiettivi e meccanismi di monitoraggio, le risorse necessarie per conseguire tali priorità e azioni e le modalità di assegnazione di tali risorse. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali di cui al paragrafo 1 siano riesaminati e aggiornati per garantire che continuino a essere pertinenti.
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