Art. 38

Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento

In vigore dal 14 mag 2024
Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento 1.   Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica. 2.   Gli Stati membri designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali incaricati di coordinare, attuare, monitorare e valutare le politiche e le misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contemplata dalla presente direttiva. 3.   L'organismo o gli organismi di cui al paragrafo 2 coordinano la raccolta dei dati di cui all' e analizzano e diffondono i risultati di tali raccolte. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le politiche siano coordinate a livello centrale e, se del caso, a livello regionale o locale, conformemente alla ripartizione delle competenze nello Stato membro interessato.
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