Art. 37
Programmi di intervento
In vigore dal 14 mag 2024
Programmi di intervento
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati per prevenire e ridurre al minimo il rischio che sia commessa violenza contro le donne o violenza domestica e il rischio di recidiva.
2. La partecipazione ai programmi di intervento di cui al paragrafo 1 è resa disponibile alle persone che hanno commesso un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica e può essere resa disponibile ad altre persone per le quali si ritiene che vi sia il rischio che commettano tali reati. Ciò può includere le persone che sentono l'esigenza di partecipare, ad esempio perché temono di poter commettere reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autore di uno stupro sia incoraggiato a partecipare a un programma di intervento di cui al paragrafo 1.
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