Art. 40
Coordinamento e cooperazione multiagenzia
In vigore dal 14 mag 2024
Coordinamento e cooperazione multiagenzia
1. Tenendo debito conto del diritto o delle prassi nazionali, gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi tra le autorità, le agenzie e gli organismi pertinenti, compresi i difensori civici, gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie, fatta salva l'indipendenza della magistratura, i servizi di assistenza, in particolare i servizi di assistenza specialistica per le donne, e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti, al fine di proteggere le vittime dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica e fornire loro assistenza.
2. I meccanismi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardano in particolare, se pertinente, le valutazioni individuali di cui agli , le misure di protezione e assistenza di cui all' e al capo 4, gli orientamenti di natura consultiva di cui all' e le attività di formazione dei professionisti di cui all'.
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