Art. 21
Orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità inquirenti
In vigore dal 14 mag 2024
Orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità inquirenti
Gli Stati membri possono emanare orientamenti per i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti sull'azione penale. Tali orientamenti sono attenti alla prospettiva di genere, hanno natura consultiva e possono includere linee guida per:
a)
garantire che ogni forma di violenza contro le donne e la violenza domestica sia debitamente identificata;
b)
raccogliere e conservare le prove pertinenti, comprese le prove online;
c)
condurre la valutazione individuale di cui agli , compreso il procedimento per rivedere tali valutazioni;
d)
gestire i casi che potrebbero richiedere l'emissione o l'attuazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione;
e)
interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, alla disabilità e all'età del minore, e garantire il diritto di quest'ultimo a essere ascoltato e il suo interesse superiore;
f)
garantire che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;
g)
rispondere alle più ampie esigenze di protezione, a tutte le pertinenti esigenze di assistenza delle vittime di discriminazioni intersezionali come previsto all’, paragrafo 1;
h)
identificare ed evitare gli stereotipi di genere;
i)
sensibilizzare in merito a tutti i gruppi di vittime nel contesto della violenza domestica;
j)
indirizzare le vittime verso servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi medici, al fine di garantire che le vittime siano trattate in modo adeguato e che i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica siano gestiti in modo adeguato senza indebito ritardo; e
k)
garantire la tutela della vita privata e delle informazioni riservate delle vittime.
Al fine di garantire che gli orientamenti di cui al primo paragrafo siano opportunamente aggiornati, essi sono riesaminati, se necessario, tenendo conto del modo in cui si applicano nella pratica.
Storico versioni
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