Art. 33

Assistenza mirata alle vittime con esigenze intersezionali e ai gruppi a rischio

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza mirata alle vittime con esigenze intersezionali e ai gruppi a rischio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime di discriminazioni intersezionali che sono a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica. 2.   I servizi di assistenza di cui agli articoli da 25 a 30 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale. 3.   I servizi di assistenza sono disponibili per le vittime che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al principio di non discriminazione di cui all' della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere alloggiate separatamente dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica negli istituti e nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposte procedure volte a garantire che tale personale o le autorità competenti diano adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni di cui agli .
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