Art. 20
Protezione della vita privata della vittima
In vigore dal 14 mag 2024
Protezione della vita privata della vittima
Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi, solamente se ciò sia pertinente e necessario.
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