Art. 22
Ruolo degli organismi nazionali, inclusi gli organismi per la parità
In vigore dal 14 mag 2024
Ruolo degli organismi nazionali, inclusi gli organismi per la parità
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:
a)
pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, anche raccogliendo le migliori prassi esistenti; e
b)
scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei pertinenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.
Ai fini del primo comma, gli Stati membri possono consultare le organizzazioni della società civile.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono far parte degli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.
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