Art. 23
Misure per la rimozione di materiale online
In vigore dal 14 mag 2024
Misure per la rimozione di materiale online
1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il materiale online accessibile al pubblico di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), e agli della presente direttiva sia prontamente rimosso o che l'accesso a tale materiale sia disattivato.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo includono la possibilità per le autorità competenti di emanare ordini giuridici vincolanti per rimuovere tale materiale o disabilitare l'accesso al medesimo. Gli Stati membri provvedono affinché tali ordini soddisfino almeno le condizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.
2. Gli ordini di cui al secondo comma del paragrafo 1 sono rivolti ai prestatori di servizi di hosting.
Qualora la rimozione non sia fattibile, le autorità competenti possono anche rivolgere gli ordini di disabilitazione dell'accesso al materiale in questione a pertinenti prestatori di servizi intermediari diversi dai prestatori di servizi di hosting che dispongono della capacità tecnica e operativa di agire’ riguardo tale materiale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), all' o all', si concluda senza l'accertamento della commissione di un reato, gli ordini di cui al secondo comma del paragrafo 1, del presente articolo del presente articolo sono revocati e i destinatari di tali ordini ne sono informati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui al paragrafo 1 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, compresi i loro diritti fondamentali a norma della Carta.
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di hosting, gli altri pertinenti prestatori di servizi intermediari e i fornitori di contenuti interessati da un ordine di cui al secondo comma del paragrafo 1 abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tale diritto comprende il diritto di impugnare tale ordine dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che lo ha emesso.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti fornitori di contenuti interessati da un ordine di cui al primo comma del paragrafo 1 siano informati, se del caso dai prestatori di servizi di hosting o dagli eventuali altri pertinenti prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui al paragrafo 1 e della possibilità di avere accesso a un ricorso giurisdizionale.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui al paragrafo 1, non impedisca alle autorità competenti di procurarsi, senza indebito ritardo, le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), agli o 8.
Storico versioni
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