Art. 24

Risarcimento a carico dell'autore del reato

In vigore dal 14 mag 2024
Risarcimento a carico dell'autore del reato 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato, a norma del diritto nazionale, il risarcimento integrale dei danni derivanti da reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. 2.   Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale.
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