Art. 26

Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale 1.   Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenza sessuale e assicurare la gestione clinica dello stupro, anche assistendo nel conservare e documentare le prove. I centri di cui al primo comma forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza specializzati per i traumi, dopo che è stato commesso il reato. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali. Tali esami possono essere effettuati nei centri di cui al presente paragrafo o tramite rinvio a centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di prima assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Se la vittima è un minore, i servizi di cui al presente paragrafo sono forniti secondo modalità consone. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano un accesso tempestivo ai servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale. 3.   I servizi di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sono gratuiti, fatti salvi i servizi previsti dal sistema sanitario nazionale, e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'. 4.   Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui al punto 1 e 2 su tutto il territorio. 5.   Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale ai sensi del presente articolo, si applica l', paragrafi 3 e 7.
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