Art. 28

Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro In caso di molestie sessuali sul lavoro che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza per le vittime e per i datori di lavoro. Tali servizi comprendono informazioni su come affrontare adeguatamente tali casi di molestie sessuali e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l’autore del reato dal luogo di lavoro.
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