Art. 30
Case rifugio e altre sistemazioni temporanee
In vigore dal 14 mag 2024
Case rifugio e altre sistemazioni temporanee
1. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE («case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee») rispondono specificamente alle esigenze delle vittime, tra cui quelle delle vittime ad alto rischio. Tali strutture assistono le vittime nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita sicure, facilmente accessibili e adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente, e fornendo informazioni sui servizi di assistenza e di indirizzamento, anche per un'ulteriore assistenza medica.
2. Le case rifugio e altre adeguate sistemazioni temporanee devono essere fornite in numero sufficiente e devono essere facilmente accessibili e attrezzate per soddisfare le esigenze specifiche delle donne, anche fornendo locali per sole donne con spazio per i minori, e garantendo i diritti e le esigenze di questi ultimi, comprese le vittime minorenni.
3. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee devono essere disponibili per le vittime e le persone a loro carico fino all'età di 18 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità, cittadinanza, luogo di residenza o status di soggiorno.
4. L', paragrafi 3 e 7, si applica alle case rifugio e ad altre adeguate sistemazioni temporanee.
Storico versioni
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