Art. 27
Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili
In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili
1. Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace, consona all'età e facilmente accessibile, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica dei genitali e del clitoride presso gli ospedali pubblici.
L'assistenza di cui al primo comma può essere erogata dai centri di cui all’ o da altri centri sanitari dedicati.
2. Ai fini dell’assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili ai sensi del presente articolo, si applicano l’, paragrafi 3 e 7, e l’, paragrafo 3.
Storico versioni
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