Art. 26 · Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale

Art. 26

Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale

In vigore dal 14 mag 2024
Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale 1.   Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenza sessuale e assicurare la gestione clinica dello stupro, anche assistendo nel conservare e documentare le prove. I centri di cui al primo comma forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza specializzati per i traumi, dopo che è stato commesso il reato. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali. Tali esami possono essere effettuati nei centri di cui al presente paragrafo o tramite rinvio a centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di prima assistenza e i centri medici e medico-legali competenti. Se la vittima è un minore, i servizi di cui al presente paragrafo sono forniti secondo modalità consone. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano un accesso tempestivo ai servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale. 3.   I servizi di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sono gratuiti, fatti salvi i servizi previsti dal sistema sanitario nazionale, e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'. 4.   Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui al punto 1 e 2 su tutto il territorio. 5.   Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale ai sensi del presente articolo, si applica l', paragrafi 3 e 7.
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