Art. 39
Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica
In vigore dal 14 mag 2024
Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica
1. Entro il 14 giugno 2029, gli Stati membri adottano, in consultazione con i servizi di assistenza specialistica, se del caso, piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza di genere.
2. I piani d'azione nazionali di cui al paragrafo 1 possono includere priorità e azioni volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, i loro obiettivi e meccanismi di monitoraggio, le risorse necessarie per conseguire tali priorità e azioni e le modalità di assegnazione di tali risorse.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali di cui al paragrafo 1 siano riesaminati e aggiornati per garantire che continuino a essere pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1385:oj#art-39