Art. 26
Certificazione dei professionisti dell’edilizia
In vigore dal 24 apr 2024
Certificazione dei professionisti dell’edilizia
1. Gli Stati membri garantiscono il livello di competenza adeguato dei professionisti dell’edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata conformemente all’ e all’allegato II della presente direttiva e all’ della direttiva (UE) 2023/1791.
2. Ove opportuno e fattibile, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione dei fornitori di lavori di ristrutturazione integrata sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione equivalenti se non rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 o dell’ della direttiva (UE) 2023/1791.
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