Art. 18

Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia

In vigore dal 24 apr 2024
Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia 1.   Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità competenti e, se del caso, con i portatori di interessi privati, assicurano l’istituzione e il funzionamento di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell’edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese. Gli Stati membri provvedono affinché le strutture di assistenza tecnica siano disponibili in tutto il loro territorio e a tal scopo istituiscono almeno uno sportello unico: a) ogni 80 000 abitanti; b) per regione; c) nelle zone in cui l’età media del parco immobiliare è superiore alla media nazionale; d) nelle zone in cui gli Stati membri intendono attuare programmi di ristrutturazione integrati a livello di distretto; oppure e) in un luogo raggiungibile in meno di 90 minuti di distanza media percorsa in base ai mezzi di trasporto localmente disponibili. Gli Stati membri possono designare gli sportelli unici istituiti a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2023/1791 come sportelli unici ai fini del presente articolo. La Commissione fornisce orientamenti per lo sviluppo di tali sportelli unici conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791. 2.   Le strutture di assistenza tecnica istituite a norma del paragrafo 1: a) forniscono consulenza mediante informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le famiglie, le PMI comprese le microimprese e gli enti pubblici; b) forniscono un supporto globale a tutte le famiglie, con un’attenzione particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica e agli edifici con le prestazioni peggiori, nonché alle aziende e agli installatori accreditati che forniscono servizi di ammodernamento, adattati a diverse tipologie abitative e aree geografiche, e offrono un supporto che copra le diverse fasi del progetto di ammodernamento. 3.   Gli sportelli unici istituiti a norma del paragrafo 1: a) forniscono consulenza indipendente sulla prestazione energetica degli edifici e possono accompagnare i programmi di ristrutturazione integrati a livello di distretto; b) offrono servizi dedicati alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in famiglie a basso reddito.
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