Art. 16
Scambio dei dati
In vigore dal 24 apr 2024
Scambio dei dati
1. Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi. Con il loro consenso, l’accesso ai dati è messo a disposizione di terzi, fatti salvi gli accordi e le norme applicabili esistenti. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all’interno dell’Unione conformemente al paragrafo 5.
Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati già disponibili relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi e dei servizi edili, alla durata di vita prevista dei sistemi di riscaldamento, ove disponibile, ai sistemi di automazione e controllo degli edifici, ai contatori, ai dispositivi di misurazione e controllo e ai punti di ricarica per la mobilità elettrica e sono collegati al registro digitale degli edifici, se disponibile.
2. Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, tenuto conto delle norme internazionali e del formato di gestione per lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, le autorità competenti designate ottemperano al diritto dell’Unione applicabile. Le regole sull’accesso ed eventuali spese non costituiscono un ostacolo né creano discriminazione per l’accesso di terzi ai dati dei sistemi edilizi.
3. Non sono imputati costi aggiuntivi al proprietario dell’edificio, al locatario o al gestore dell’edificio per l’accesso ai rispettivi dati o per la richiesta di metterli a disposizione di terzi, fatti salvi gli accordi e le norme applicabili esistenti. Spetta agli Stati membri fissare i costi dell’accesso ai dati da parte di altri soggetti ammissibili quali istituti finanziari, aggregatori, fornitori di energia, fornitori di servizi energetici e istituti nazionali di statistica o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti designate assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati. Gli Stati membri incentivano la condivisione dei dati dei sistemi edilizi pertinenti.
4. Le norme sull’accesso ai dati e la loro conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla normativa pertinente dell’Unione. Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
5. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione pubblica una strategia di consultazione che definisce gli obiettivi della consultazione, gli specifici soggetti interessati e le attività di consultazione per l’elaborazione degli atti di esecuzione.
Storico versioni
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