Art. 22
Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia
In vigore dal 24 apr 2024
Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia
1. Ciascuno Stato membro crea una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. Tali banche dati possono essere costituite di una serie di banche dati interconnesse.
La banca dati permette di raccogliere da tutte le fonti pertinenti dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione, indicatore della predisposizione all’intelligenza e dati relativi all’energia calcolata o misurata degli edifici contemplati. Per alimentare la banca dati, possono anche essere raccolti dati relativi alle tipologie di edificio. Possono essere raccolti e conservati dati anche sulle emissioni operative e incorporate e sul GWP nel corso del ciclo di vita.
2. I dati aggregati e anonimizzati del parco immobiliare sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto delle norme dell’Unione e nazionali sulla protezione dei dati. I dati conservati sono leggibili meccanicamente e accessibili mediante un’idonea interfaccia digitale. Gli Stati membri assicurano l’accesso agevole e gratuito all’attestato di prestazione energetica completo per proprietari, locatari e gestori degli immobili e istituti finanziari per quanto riguarda gli edifici compresi nel loro portafoglio di investimenti e di prestiti, nonché, previa autorizzazione del proprietario, anche per esperti indipendenti. Per quanto riguarda gli edifici in vendita o locazione, gli Stati membri assicurano l’accesso all’attestato di prestazione energetica completo ai potenziali acquirenti o locatari che sono stati autorizzati dal proprietario dell’edificio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali abbiano accesso ai pertinenti dati sulla prestazione energetica degli edifici sul loro territorio in modo da facilitare la redazione di piani di riscaldamento e raffrescamento e includere sistemi operativi di informazione geografica e le relative banche dati, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri sostengono le autorità locali affinché ottengano le risorse necessarie per la gestione dei dati e delle informazioni.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla quota di edifici nel parco immobiliare nazionale coperta da attestati di prestazione energetica e dati aggregati o resi anonimi sulla prestazione energetica, compresi i consumi energetici e, se disponibile, il GWP nel corso del ciclo di vita, degli edifici interessati. Le informazioni pubbliche sono aggiornate almeno due volte l’anno. Su richiesta gli Stati membri mettono le informazioni anonime o aggregate a disposizione del pubblico e degli istituti di ricerca, ad esempio gli istituti nazionali di statistica.
5. Gli Stati membri provvedono almeno una volta l’anno a trasferire le informazioni contenute nella banca dati nazionale all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Gli Stati membri possono trasferire le informazioni con maggiore frequenza.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire modelli comuni per trasferire le informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2025.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
7. A fini di coerenza e uniformità delle informazioni, gli Stati membri provvedono affinché la banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia sia interoperabile e integrata con altre banche dati amministrative contenenti informazioni sugli edifici, quali il catasto o il registro immobiliare nazionale e il registro digitale degli edifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1275:oj#art-22