Art. 20

Attestato di prestazione energetica

In vigore dal 24 apr 2024
Attestato di prestazione energetica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’attestato digitale di prestazione energetica sia rilasciato: a) per gli edifici o le unità immobiliari quando sono costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato; b) per gli edifici esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici. L’obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2010/31/UE o alla presente direttiva per l’edificio o l’unità immobiliare interessati. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, sia rilasciata una versione cartacea dell’attestato di prestazione energetica. 2.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, ristrutturazione profonda, ovvero vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, o di rinnovo del contratto di locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o al locatario. 3.   In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione o ristrutturazione profonda, gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso l’attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione o della ristrutturazione dell’edificio e ne riflette lo stato «come costruito». 4.   Gli Stati membri dispongono che gli edifici o le unità immobiliari in vendita o in locazione abbiano un attestato di prestazione energetica e che l’indicatore e la classe di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato negli annunci commerciali online e offline, compresi i portali web di ricerca immobiliare. Gli Stati membri effettuano controlli a campione o altri controlli per garantire il rispetto di tali requisiti. 5.   Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune. 6.   Gli Stati membri possono escludere le categorie di edifici di cui all’, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), dall’applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo. Gli Stati membri che decidono di escludere dagli obblighi del presente articolo, entro il 28 maggio 2024, gli edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno, possono continuare a farlo. 7.   I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati siano caricati nella banca dati della prestazione energetica dell’edilizia di cui all’. È caricato l’attestato di prestazione energetica completo corredato di tutti i dati necessari ai calcoli della prestazione energetica dell’edificio.
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