Art. 21

Affissione dell’attestato di prestazione energetica

In vigore dal 24 apr 2024
Affissione dell’attestato di prestazione energetica 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’, paragrafo 1, che sono occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico, l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico. 2.   Gli Stati membri dispongono che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile negli edifici non residenziali per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’, paragrafo 1. 3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non comprendono l’obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
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