Art. 23
Ispezioni
In vigore dal 24 apr 2024
Ispezioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti condizionamento d’aria, compresa un qualsiasi loro combinazione, con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. La potenza effettiva dell’impianto si basa sulla somma della potenza nominale dei generatori di calore e di freddo.
2. Gli Stati membri possono istituire regimi distinti per le ispezioni dei sistemi residenziali e non residenziali.
3. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne. I sistemi sono ispezionati almeno ogni cinque anni. I sistemi con generatori la cui potenza nominale utile è superiore a 290 kW sono ispezionati almeno ogni tre anni.
4. L’ispezione comprende la valutazione del generatore o dei generatori, delle pompe di circolazione e, se del caso, dei componenti degli impianti di ventilazione, degli impianti di distribuzione dell’aria e dell’acqua, dei sistemi di bilanciamento idronico e del sistema di controllo. Gli Stati membri possono includere nei programmi di ispezione tutti i sistemi edilizi supplementari di cui all’allegato I.
L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento del generatore o dei generatori di calore e di freddo e dei loro componenti principali rispetto al fabbisogno dell’edificio e tiene conto della capacità dell’impianto di ottimizzare le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie, utilizzando le tecnologie di risparmio energetico disponibili, e in condizioni mutevoli dovute alla variazione dell’utilizzo. Se del caso, l’ispezione valuta se il sistema possa essere in grado di funzionare in condizioni di temperatura diverse e più efficienti, ad esempio a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, anche attraverso i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura e flusso, assicurando nel contempo la sicurezza del suo funzionamento. L’ispezione include, se del caso, una valutazione di base della fattibilità di una riduzione dell’uso in loco combustibili fossili, ad esempio mediante l’integrazione dell’energia rinnovabile, la modifica della fonte energetica o la sostituzione o l’adeguamento dei sistemi esistenti.
Qualora sia installato un impianto di ventilazione, sono valutati anche il suo dimensionamento e la sua capacità di ottimizzare le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie pertinenti per l’uso specifico e attuale dell’edificio.
Se non sono state apportate modifiche all’impianto o al fabbisogno dell’edificio successivamente a un’ispezione effettuata ai sensi del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del componente principale o una nuova valutazione dell’operazione a temperature diverse.
5. I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.
6. Qualora l’impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure alternative come il sostegno finanziario o la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori, ad altre modifiche dell’impianto e a soluzioni alternative al fine di valutare la prestazione, l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.
Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1, anche in termini di risparmio energetico ed emissioni di gas a effetto serra.
7. Gli edifici conformi all’, paragrafi 10 o 11, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
8. Gli Stati membri predispongono sistemi di ispezione o misure alternative, come strumenti digitali e liste di controllo, per accertare che i lavori di costruzione e ristrutturazione forniti soddisfino la prestazione energetica prevista e siano conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti nei regolamenti edilizi o regolamentazioni equivalenti.
9. Gli Stati membri allegano al piano nazionale di ristrutturazione degli edifici di cui all’ un’analisi sintetica dei sistemi di ispezione e dei relativi risultati. Gli Stati membri che hanno scelto le misure alternative di cui al paragrafo 6 allegano un’analisi sintetica e i risultati delle misure alternative.
Storico versioni
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