Art. 27

Sistema di controllo indipendente

In vigore dal 24 apr 2024
Sistema di controllo indipendente 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica in conformità dell’allegato VI, e che siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all’intelligenza e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all’intelligenza e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria. 2.   Gli Stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell’allegato VI. 3.   Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all’intelligenza e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.
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