Art. 25

Esperti indipendenti

In vigore dal 24 apr 2024
Esperti indipendenti 1.   Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’intelligenza, l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. Gli esperti sono certificati conformemente all’ della direttiva (UE) 2023/1791, tenendo conto della loro competenza. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e le certificazioni. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o certificati o elenchi periodicamente aggiornati di società certificate che offrono i servizi di tali esperti.
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