Art. 25 · Esperti indipendenti

Art. 25

Esperti indipendenti

In vigore dal 24 apr 2024
Esperti indipendenti 1.   Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’intelligenza, l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. Gli esperti sono certificati conformemente all’ della direttiva (UE) 2023/1791, tenendo conto della loro competenza. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e le certificazioni. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o certificati o elenchi periodicamente aggiornati di società certificate che offrono i servizi di tali esperti.
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