Art. 24
Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
In vigore dal 24 apr 2024
Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
1. Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento, di un impianto di ventilazione o di un impianto di condizionamento d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell’ispezione effettuata in conformità dell’ e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell’impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.
Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell’impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile che utilizza tecnologie di risparmio energetico, e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di prestazione energetica richiesta dal diritto applicabile. Le raccomandazioni includono, se del caso, i risultati della valutazione di base della fattibilità della riduzione dell’uso in loco di combustibili fossili.
Il rapporto di ispezione indica eventuali problemi di sicurezza rilevati durante l’ispezione. Tuttavia, l’autore della relazione non è considerato responsabile in relazione all’individuazione o all’indicazione di tali eventuali problemi di sicurezza.
2. Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell’edificio o dell’unità immobiliare.
3. Il rapporto di ispezione è caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica degli edifici in applicazione dell’.
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