Art. 3
Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
In vigore dal 24 apr 2024
Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
1. Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.
2. Ogni piano nazionale di ristrutturazione comprende:
a)
una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, compresa la rispettiva quota nel parco immobiliare nazionale, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica a norma dell’, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;
b)
una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, compresa la riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica, in vista della realizzazione dell’obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;
c)
una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell’esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b);
d)
una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;
e)
le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, a norma dell’;
f)
le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, sulla base delle soglie massime di prestazione energetica, a norma dell’, paragrafo 1;
g)
la traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale, compresi i traguardi per il 2030 e il 2035 per il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) a norma dell’, paragrafo 2; e
h)
una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.
La tabella di marcia di cui alla lettera b) del presente paragrafo comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative, scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori, a norma dell’, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; e una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.
Qualora una rassegna delle politiche e delle misure specifiche di cui alla lettera c) o una panoramica del fabbisogno specifico d’investimenti di cui alla lettera d) sia già inclusa nei piani nazionali per l’energia e il clima, nel piano di ristrutturazione degli edifici può essere incluso, al posto di una rassegna completa, un riferimento chiaro alle parti pertinenti dei piani nazionali per l’energia e il clima.
3. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la propria proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici servendosi del modello di cui all’allegato II della presente direttiva. Ciascuno Stato membro trasmette la proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici nell’ambito della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1999 e, nell’ambito della proposta di aggiornamento di cui all’ di tale regolamento, se trasmette una proposta di aggiornamento.
In deroga al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2025.
4. Per sostenere lo sviluppo del proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, ogni Stato membro organizza una consultazione pubblica sulla proposta di piano nazionale in questione prima della trasmissione dello stesso alla Commissione. Alla consultazione pubblica partecipano in particolare le autorità locali e regionali, e altri partner socioeconomici tra cui la società civile e gli enti che si occupano delle famiglie vulnerabili. Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Tale consultazione pubblica può essere integrata nell’ambito della consultazione pubblica di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1999.
5. La Commissione valuta, nelle proposte di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici trasmessi a norma del paragrafo 3, in particolare se:
a)
il livello di ambizione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale è sufficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima e energia figuranti nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima;
b)
le politiche e misure sono sufficienti a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello nazionale;
c)
l’assegnazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l’attuazione del piano;
d)
le fonti e le misure di finanziamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente articolo, sono in linea con la riduzione prevista della povertà energetica di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo;
e)
i piani attribuiscono carattere prioritario alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori, conformemente all’;
f)
la consultazione pubblica di cui al paragrafo 4 è stata sufficientemente inclusiva; e
g)
i piani sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al modello di cui all’allegato II.
Previa consultazione del comitato istituito dall’ della presente direttiva, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento (UE) 2018/1999.
Per quanto riguarda la prima proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri entro sei mesi dalla trasmissione del piano da parte degli Stati membri.
6. Nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni rivolte dalla Commissione sulla proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Lo Stato membro interessato, se decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce alla Commissione i motivi e li rende pubblici.
7. Ogni cinque anni ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici utilizzando il modello di cui all’allegato II della presente direttiva. Ciascuno Stato membro trasmette il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici nell’ambito del piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1999 e nell’ambito dell’aggiornamento di cui all’ di tale regolamento se trasmette un aggiornamento.
In deroga al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il primo piano nazionale di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2026.
8. Ogni Stato membro allega al successivo piano nazionale di ristrutturazione degli edifici i dettagli dell’attuazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine o del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici più recente indicando se i propri obiettivi nazionali sono stati conseguiti.
9. Ciascuno Stato membro include nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima, in conformità degli del regolamento (UE) 2018/1999, informazioni sulla realizzazione degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dell’Unione dell’energia presentata a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1999 una relazione generale sui progressi compiuti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, in linea con le tabelle di marcia stabilite nei piani di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima. La Commissione monitora annualmente l’evoluzione della prestazione energetica del parco immobiliare dell’Unione, sulla base delle migliori informazioni disponibili provenienti da Eurostat e da altre fonti, e pubblica le informazioni tramite l’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.
Storico versioni
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