Art. 11

Edifici a emissioni zero

In vigore dal 24 apr 2024
Edifici a emissioni zero 1.   Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili. Un edificio a emissioni zero, laddove economicamente e tecnicamente fattibile, offre la capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la domanda di energia di un edificio a emissioni zero rispetti una soglia massima. Gli Stati membri fissano tale soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni al fine di raggiungere perlomeno i livelli ottimali in funzione dei costi stabiliti nella più recente relazione nazionale sui livelli ottimali in funzione dei costi di cui all’. Gli Stati membri rivedono la soglia massima ogni volta che i livelli ottimali in funzione dei costi sono rivisti. 3.   La soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni è inferiore di almeno il 10 % alla soglia relativa al consumo totale di energia primaria stabilita a livello di Stato membro per gli edifici a energia quasi zero al 28 maggio 2024. 4.   Gli Stati membri possono adeguare la soglia per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni per gli edifici ristrutturati, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni sui livelli ottimali in funzione dei costi e, qualora siano state stabilite soglie per gli edifici a energia quasi zero ristrutturati, dei requisiti di cui al paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le emissioni operative di gas a effetto serra di un edificio a emissioni zero rispettino una soglia massima stabilita a livello degli Stati membri nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici. Tale soglia massima può essere fissata a livelli diversi per gli edifici nuovi e ristrutturati. 6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive soglie massime, compresa una descrizione della metodologia di calcolo per tipo di edificio e clima applicato, conformemente all’allegato I. La Commissione riesamina le soglie massime e, se del caso, ne raccomanda un adeguamento. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, sia coperto da: a) energia da fonti rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze che soddisfa i criteri di cui all’ della direttiva (UE) 2018/2001; b) energia da fonti rinnovabili fornita da una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/2001; c) energia proveniente da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791; o d) energia da fonti prive di carbonio. Laddove non sia tecnicamente o economicamente fattibile soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo, il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto anche da altra energia della rete conforme ai criteri stabiliti a livello nazionale.
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