Art. 13
Sistemi tecnici per l’edilizia
In vigore dal 24 apr 2024
Sistemi tecnici per l’edilizia
1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti per impianti che utilizzano tecnologie di risparmio energetico relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione, al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati e, se del caso, al bilanciamento idronico dei sistemi tecnici per l’edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri tengono conto delle condizioni di progettazione e delle condizioni di funzionamento tipiche o medie.
I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione e per la sostituzione e miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia esistenti e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano oppure alla minima parte dell’energia rinnovabile usata per il riscaldamento a livello dell’edificio, a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato.
Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l’edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti.
2. Gli Stati membri possono stabilire requisiti di impianto specifici relativi ai sistemi tecnici per l’edilizia al fine di facilitare l’installazione e il funzionamento efficaci di impianti di riscaldamento a bassa temperatura negli edifici nuovi o ristrutturati.
3. Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata o raffreddata dell’unità immobiliare e, se del caso, di bilanciamento idronico. L’installazione di tali dispositivi autoregolanti e, se del caso, del bilanciamento idronico negli edifici esistenti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore o di freddo, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.
4. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’attuazione di norme adeguate per la qualità degli ambienti interni negli edifici al fine di mantenere il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni.
5. Gli Stati membri impongono che gli edifici non residenziali a emissioni zero siano dotati di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell’aria interna. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi è obbligatoria quando l’edificio non residenziale è sottoposto a una ristrutturazione importante, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri possono imporre l’installazione di tali dispositivi negli edifici residenziali.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, quando si installa un sistema tecnico per l’edilizia, si valuti la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio in modo che rimangano disponibili e possano essere usati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica dei sistemi tecnici per l’edilizia sia ottimizzata, qualora siano rinnovati o sostituiti.
Gli Stati membri promuovono lo stoccaggio di energia per le energie rinnovabili negli edifici.
Gli Stati membri possono prevedere nuovi incentivi e finanziamenti per incoraggiare il passaggio da sistemi di riscaldamento e raffrescamento basati sui combustibili fossili a sistemi non basati sui combustibili fossili.
7. Gli Stati membri si adoperano per sostituire le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili negli edifici esistenti, in linea con i piani nazionali di eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili.
8. La Commissione pubblica orientamenti per stabilire cosa rientri nel concetto di caldaia a combustibili fossili.
9. Gli Stati membri stabiliscono requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali siano dotati di sistemi di automazione e controllo, come indicato di seguito:
a)
entro il 31 dicembre 2024, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria oppure gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati;
b)
entro il 31 dicembre 2029, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 70 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria oppure gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati.
10. I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:
a)
monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
b)
confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
c)
consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi;
d)
entro il 29 maggio 2026 monitorare la qualità degli ambienti interni.
11. Gli Stati membri stabiliscono requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, dal 29 maggio 2026, gli edifici residenziali nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti siano attrezzati con:
a)
una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori in caso di variazione significativa e qualora occorra procedere alla manutenzione dei sistemi;
b)
funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia e, se del caso, del bilanciamento idronico;
c)
la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia.
Gli Stati membri possono escludere dai requisiti di cui al presente paragrafo le abitazioni monofamiliari sottoposte a ristrutturazioni importanti laddove i costi di installazione superino i vantaggi.
12. Gli Stati membri stabiliscono requisiti per garantire che, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria oppure gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati:
a)
superiore a 290 kW siano dotati di controlli automatici dell’illuminazione entro il 31 dicembre 2027;
b)
superiore a 70 kW siano dotati di controlli automatici dell’illuminazione entro il 31 dicembre 2029.
I controlli automatici dell’illuminazione sono opportunamente localizzati e sono in grado di rilevare l’occupazione.
Storico versioni
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