Art. 10
Energia solare negli edifici
In vigore dal 24 apr 2024
Energia solare negli edifici
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.
2. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare stabilita all’articolo 16 quater della direttiva (UE) 2018/2001 e la procedura di notifica stabilita all’ di tale direttiva, si applicano all’installazione di apparecchiature per l’energia solare negli edifici.
3. Gli Stati membri assicurano l’installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, come segue:
a)
entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 m2;
b)
su tutti gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a:
i)
2 000 m2 entro il 31 dicembre 2027;
ii)
750 m2entro il 31 dicembre 2028;
iii)
250 m2entro il 31 dicembre 2030;
c)
entro il 31 dicembre 2027, sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie coperta utile superiore a 500 m2, se l’edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante o a un’azione che richiede un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, lavori sul tetto o l’installazione di un sistema tecnico per l’edilizia;
d)
entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali; e
e)
entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
Nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici di cui all’, gli Stati membri includono politiche e misure relative all’installazione di impianti solari adeguati su tutti gli edifici.
4. Gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i criteri a livello nazionale per l’attuazione pratica degli obblighi stabiliti nel presente articolo e per le eventuali esenzioni da tali obblighi per tipi specifici di edificio, tenendo conto del principio della neutralità tecnologica rispetto alle tecnologie che non producono alcuna emissione in loco e conformemente al potenziale tecnico ed economico valutato degli impianti solari e alle caratteristiche degli edifici soggetti a tale obbligo. Gli Stati membri tengono conto anche dell’integrità strutturale, dei tetti verdi e dell’isolamento degli attici e dei tetti, se del caso.
Al fine di conseguire gli obiettivi del presente articolo e tenere conto delle questioni connesse alla stabilità della rete elettrica, gli Stati membri includono le pertinenti parti interessate nella definizione dei criteri di cui al primo comma del presente paragrafo.
Nel recepire gli obblighi stabiliti al paragrafo 3, primo comma, uno Stato membro può utilizzare la misurazione della superficie del piano terra anziché quella della superficie coperta utile degli edifici, a condizione che lo Stato membro dimostri che ciò corrisponda a una capacità installata equivalente di impianti solari adeguati sugli edifici.
5. Gli Stati membri attuano un quadro che fornisce le necessarie misure amministrative, tecniche e finanziarie per sostenere la diffusione dell’energia solare negli edifici, anche in combinazione con sistemi tecnici per l’edilizia o sistemi efficienti di teleriscaldamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1275:oj#art-10