Art. 9

Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale

In vigore dal 24 apr 2024
Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale 1.   Gli Stati membri stabiliscono norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali che garantiscono che tali edifici non superino la soglia massima di prestazione energetica specificata di cui al terzo comma, espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria o finale, entro le date specificate al quinto comma. Le soglie massime di prestazione energetica sono stabilite sulla base del parco immobiliare non residenziale il 1o gennaio 2020, sulla base delle informazioni disponibili e, se del caso, di campionamenti statistici. Gli Stati membri escludono dallo scenario di base gli edifici non residenziali che esentano a norma del paragrafo 6. Ciascuno Stato membro stabilisce una soglia massima di prestazione energetica affinché il 16 % del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tale soglia («soglia del 16 %»). Ciascuno Stato membro stabilisce altresì una soglia massima di prestazione energetica del affinché il 26 % del parco immobiliare non residenziale nazionale superi tale soglia («soglia del 26 %»). Gli Stati membri possono stabilire soglie massime di prestazione energetica riguardo al parco immobiliare non residenziale nel suo complesso o per tipo e categoria di edifici. Gli Stati membri possono stabilire le soglie a un livello corrispondente a una specifica classe di prestazione energetica, purché siano conformi al terzo comma. Le norme minime di prestazione energetica garantiscono almeno che tutti gli edifici non residenziali siano al di sotto: a) della soglia del 16 % a decorrere dal 2030; e b) della soglia del 26 % a decorrere dal 2033. Il rispetto delle soglie da parte di singoli edifici non residenziali è verificato sulla base di attestati di prestazione energetica o, se del caso, di altri mezzi disponibili. Nelle tabelle di marcia di cui all’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero. Gli Stati membri possono stabilire e pubblicare criteri per esentare singoli edifici non residenziali dai requisiti di cui al presente paragrafo, alla luce del previsto uso futuro di tali edifici, alla luce di grave difficoltà o in caso di valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici. Tali criteri sono chiari, precisi e rigorosi e garantiscono parità di trattamento tra gli edifici non residenziali. Nello stabilire tali criteri, gli Stati membri consentono una valutazione ex ante della quota potenziale di edifici non residenziali interessati ed evitano l’esenzione di un numero sproporzionato di edifici non residenziali. Gli Stati membri comunicano inoltre i criteri nell’ambito dei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici trasmessi alla Commissione a norma dell’. Qualora stabiliscano criteri per esenzioni a norma dell’ottavo comma, gli Stati membri conseguono miglioramenti equivalenti della prestazione energetica in altre parti del parco immobiliare non residenziale. Qualora la ristrutturazione globale necessaria per conseguire le soglie di prestazione energetica di cui al presente paragrafo sia oggetto di una valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici per un determinato edificio non residenziale, gli Stati membri esigono che, per tale edificio non residenziale, siano attuate almeno le singole misure di ristrutturazione con una valutazione favorevole dei costi e dei benefici. Nella misura in cui il parco immobiliare nazionale non residenziale, o parte di esso, sia gravemente danneggiato da una calamità naturale, uno Stato membro può adeguare temporaneamente la soglia massima di prestazione energetica in modo che la ristrutturazione energetica degli edifici non residenziali danneggiati sostituisca la ristrutturazione energetica di altri edifici c non residenziali on le prestazioni peggiori, garantendo nel contempo che una percentuale analoga del parco immobiliare non residenziale sia sottoposta a ristrutturazione energetica. In tal caso, lo Stato membro comunica l’adeguamento e la durata prevista nel proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. 2.   Entro il 29 maggio 2026, ciascuno Stato membro stabilisce una traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale in linea con la tabella di marcia nazionale, gli obiettivi 2030, 2040 e 2050 contenuti nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici dello Stato membro e con lo scopo di trasformare il parco immobiliare nazionale in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. La traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale è espressa come un calo del consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale durante il periodo 2020-2050 e individua il numero di edifici residenziali e unità immobiliari residenziali o la superficie coperta da ristrutturare ogni anno, compreso il numero o la superficie coperta del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori e delle unità immobiliari residenziali. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale: a) diminuisca di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030; b) diminuisca di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035; c) entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero. Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria di cui al terzo comma sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Gli Stati membri possono contabilizzare il calo del consumo medio di energia primaria realizzati mediante la ristrutturazione di edifici residenziali colpiti da catastrofi naturali quali terremoti e inondazioni nella percentuale raggiunta attraverso la ristrutturazione del 43 % di edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Negli sforzi di ristrutturazione volti a conseguire il necessario calo del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale, gli Stati membri mettono in atto misure quali norme minime di prestazione energetica, assistenza tecnica e misure di sostegno finanziario. Nei loro sforzi di ristrutturazione, gli Stati membri non esentano in modo sproporzionato gli edifici o le unità immobiliari residenziali in locazione. Nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri comunicano la metodologia utilizzata e i dati raccolti per la stima dei valori di cui al secondo e terzo comma. Nel quadro della valutazione dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, la Commissione monitora il raggiungimento dei valori di cui al secondo e terzo comma, compreso il numero di edifici e unità immobiliari o la superficie coperta del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori, e formula raccomandazioni, ove necessario. Tali raccomandazioni possono includere un ricorso maggiore alle norme minime di prestazione energetica. La traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale si riferisce ai dati sul parco immobiliare residenziale nazionale, fondati, se del caso, su campionamenti statistici e attestati di prestazione energetica. Se la quota media di energia fossile negli edifici residenziali è inferiore al 15 %, gli Stati membri possono adeguare i livelli stabiliti al terzo comma, lettere a) e b), per garantire che il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale entro il 2030, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore a un valore determinato a livello nazionale derivato da un calo lineare del consumo medio di energia primaria dal 2020 al 2050, in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero. 3.   Oltre al consumo di energia primaria di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire indicatori supplementari relativi all’uso di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra prodotte in kg di CO2eq/(m2.a). Al fine di garantire la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra, le norme minime di prestazione energetica tengono conto dell’articolo 15 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. 4.   Conformemente all’, gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme minime di prestazione energetica mediante tutte le misure seguenti: a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o, se del caso, che vivono in alloggi di edilizia popolare, in conformità dell’ della direttiva (UE) 2023/1791; b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili e, se del caso, alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, conformemente all’ della direttiva (UE) 2023/1791; c) regimi di finanziamento integrati, che forniscono incentivi per ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni profonde per fasi, a norma dell’; d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi; e e) monitoraggio dell’impatto sociale, in particolare sulle famiglie più vulnerabili. 5.   Se un edificio è ristrutturato per conformarsi a una norma minima di prestazione energetica, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi in applicazione dell’ e, in caso di ristrutturazioni importanti, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti a norma dell’. 6.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2 per le categorie edilizie seguenti: a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, o altri edifici del patrimonio, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, o laddove la loro ristrutturazione non sia tecnicamente o economicamente fattibile; b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose; c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica; d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno; e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m2; f) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale. 7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione delle norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni conformemente all’. Nel definire le norme relative alle sanzioni, gli Stati membri tengono conto della situazione finanziaria e dell’accesso a un sostegno finanziario adeguato per i proprietari di abitazioni, in particolare per quanto riguarda le famiglie vulnerabili. 8.   Entro il 31 marzo 2025, la Commissione, a sostegno dell’attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà presenta un’analisi per quanto riguarda in particolare: a) l’efficacia, l’adeguatezza del livello, l’importo effettivo utilizzato e i tipi di strumento utilizzati riguardo ai fondi strutturali e ai programmi quadro dell’Unione, compreso il finanziamento della Banca europea per gli investimenti, per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare nel settore degli alloggi; b) l’efficacia, l’adeguatezza del livello e i tipi di strumento e i tipi di misure utilizzati riguardo ai fondi strutturali degli istituti finanziari pubblici; c) il coordinamento dei finanziamenti dell’Unione e nazionali e altri tipi di misure che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nella prestazione energetica degli edifici nonché l’adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell’Unione. Sulla base di tale analisi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti di finanziamento per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, in particolare quelli con le prestazioni peggiori.
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