Art. 6

Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI La decisione quadro 2008/909/GAI è così modificata: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione. L’originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). Tutte le altre comunicazioni scritte ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette. (*8)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che è trasferita nello Stato di esecuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all’ corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato sono trasmessi in conformità dell’articolo 22 bis. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.» ; 3) all’articolo 21, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione:»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis Mezzi di comunicazione 1.   Fatta eccezione per la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità competente dello Stato di emissione e l’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844. 2.   In deroga al paragrafo 1, le richieste di transito presentate a norma dell’, paragrafo 1, possono essere inviate anche attraverso canali di comunicazione sicuri ai fini delle attività di contrasto.».
Storico versioni

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