Art. 7
Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI
La decisione quadro 2008/947/GAI è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione. L’originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l’originale del certificato sono trasmessi all’autorità competente dello Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844. del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
(*9) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Quando un’autorità dello Stato di esecuzione che riceve la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d’ufficio all’autorità competente e ne informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione.»
;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all’, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l’autorità competente dello Stato di emissione.»
;
3)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione di tutte le decisioni riguardanti:
a)
la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;
b)
la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
c)
l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale a motivo dell’inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;
d)
l’estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l’adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).»
;
4)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata, ove possibile, utilizzando il modulo di cui all’allegato II.»
;
5)
all’articolo 18, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione:»;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 20 bis
Mezzi di comunicazione
Fatta eccezione per la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità competente dello Stato di emissione e l’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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