Art. 8
Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI
La decisione quadro 2009/829/GAI è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione. L’originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
(*10) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"
2)
all’articolo 20, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione:»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 23 bis
Mezzi di comunicazione
1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità competente dello Stato di emissione e l’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844.
2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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