Art. 12

Recepimento degli articoli 2 e 11

In vigore dal 13 dic 2023
Recepimento degli Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro due anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione corrispondente di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2844, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione corrispondente di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2844. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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