Art. 12

Recepimento degli articoli 2 e 11

In vigore dal 13 dic 2023
Recepimento degli Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro due anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione corrispondente di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2844, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione corrispondente di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2844. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
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In sintesi

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le leggi e i regolamenti necessari per attuare gli articoli 2 e 11 entro due anni dall'entrata in vigore del relativo atto di esecuzione. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione europea di tali misure. Le regole nazionali dovranno essere concretamente applicate dal primo giorno del mese successivo allo scadere di questo periodo di due anni. Infine, gli atti nazionali adottati devono contenere o essere accompagnati da un riferimento esplicito agli articoli 2 e 11 della direttiva.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire che gli Stati membri recepiscano formalmente e applichino in modo coordinato gli articoli 2 e 11 della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione europea.

Esempio pratico

Uno Stato membro approva una nuova legge per conformarsi agli articoli 2 e 11 entro i due anni richiesti dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione. Lo Stato provvede a inserire nella pubblicazione ufficiale il richiamo alla direttiva e comunica tempestivamente il testo alla Commissione europea. Le nuove disposizioni inizieranno a essere applicate a partire dal primo giorno del mese successivo al termine dei due anni.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie; obbligo di informare immediatamente la Commissione; obbligo di inserire il riferimento agli articoli 2 e 11 all'atto della pubblicazione ufficiale. Sanzioni non previste dal testo.

Domande frequenti

Entro quando gli Stati membri devono adottare e pubblicare le norme di recepimento?Devono farlo entro due anni dall'entrata in vigore del corrispondente atto di esecuzione previsto dal regolamento (UE) 2023/2844.
A partire da quale momento si applicano le disposizioni nazionali adottate?Si applicano dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore del corrispondente atto di esecuzione.
Gli atti nazionali devono menzionare la direttiva?Sì, devono contenere un riferimento agli articoli 2 e 11 della direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dallo Stato stesso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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