Art. 12
Recepimento degli articoli 2 e 11
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Recepimento degli articoli 2 e 11
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Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le leggi e i regolamenti necessari per attuare gli articoli 2 e 11 entro due anni dall'entrata in vigore del relativo atto di esecuzione. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione europea di tali misure. Le regole nazionali dovranno essere concretamente applicate dal primo giorno del mese successivo allo scadere di questo periodo di due anni. Infine, gli atti nazionali adottati devono contenere o essere accompagnati da un riferimento esplicito agli articoli 2 e 11 della direttiva.
La norma serve a garantire che gli Stati membri recepiscano formalmente e applichino in modo coordinato gli articoli 2 e 11 della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione europea.
Uno Stato membro approva una nuova legge per conformarsi agli articoli 2 e 11 entro i due anni richiesti dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione. Lo Stato provvede a inserire nella pubblicazione ufficiale il richiamo alla direttiva e comunica tempestivamente il testo alla Commissione europea. Le nuove disposizioni inizieranno a essere applicate a partire dal primo giorno del mese successivo al termine dei due anni.
Obbligo per gli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie; obbligo di informare immediatamente la Commissione; obbligo di inserire il riferimento agli articoli 2 e 11 all'atto della pubblicazione ufficiale. Sanzioni non previste dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.