Art. 2
Modifiche della decisione quadro 2002/584/GAI
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2002/584/GAI
La decisione quadro 2002/584/GAI è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Mezzi di comunicazione
1. Fatti salvi l’, paragrafo 2, e l’, paragrafi 2 e 3, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il primo comma si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.
2. La comunicazione tra l’autorità competente dello Stato membro emittente e l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, ai fini della fornitura delle informazioni necessarie per consentire al ricercato di nominare un avvocato nello Stato emittente conformemente all’, paragrafo 5, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e di chiedere il patrocinio a spese dello Stato nello Stato emittente conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), è effettuata conformemente all’ del regolamento (UE) 2023/2844.
3. In deroga al paragrafo 1, le richieste di transito presentate a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, possono essere inviate anche attraverso canali di comunicazione sicuri ai fini delle attività di contrasto.
(*2) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)."
(*3) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1)."
(*4) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).»;"
2)
all’, il paragrafo 4 è soppresso;
3)
all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
o accettare che si proceda all’audizione del ricercato in conformità dell’articolo 19 della presente decisione quadro oppure mediante videoconferenza in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844;»;
4)
all’articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione sulla richiesta di transito.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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