Art. 1
Modifiche della direttiva 2003/8/CE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della direttiva 2003/8/CE
All’, paragrafo 4, della direttiva 2003/8/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all’autorità di ricezione competente dell’altro Stato membro in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.
Storico versioni
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