Art. 5
Modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI
La decisione quadro 2006/783/GAI è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall’autorità competente dello Stato di emissione all’autorità dello Stato di esecuzione competente per l’esecuzione. L’originale della decisione o copia autenticata di essa e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette».
(*7) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)."
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di emissione, e l’autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all’, paragrafo 3.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell’esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio.
Non appena siano venuti meno i motivi del rinvio, l’autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l’esecuzione della decisione di confisca e ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione.»
;
3)
all’, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l’autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato:»;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Cessazione dell’esecuzione
L’autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che abbia l’effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all’esecuzione della decisione non appena è informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato di emissione.»;
5)
all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione:»;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Mezzi di comunicazione
1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità competente dello Stato di emissione e l’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844.
2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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