Art. 4

Modifiche della decisione quadro 2005/214/GAI

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2005/214/GAI La decisione quadro 2005/214/GAI è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall’autorità competente dello Stato della decisione all’autorità competente dello Stato di esecuzione. L’originale della decisione, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette». (*6)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)." 2) all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato della decisione:»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Mezzi di comunicazione 1.   Fatta eccezione per la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità competente dello Stato della decisione e l’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844. 2.   Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».
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