Art. 11

Modifiche della direttiva 2014/41/UE

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della direttiva 2014/41/UE La direttiva 2014/41/UE è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Mezzi di comunicazione 1.   Fatta eccezione per la comunicazione ufficiale di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 4, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 2, primo comma, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente direttiva tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). 2.   Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro. (*13)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’OEI completato conformemente all’ è trasmesso dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione.» ; 3) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Non appena siano venuti meno i motivi del rinvio, l’autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l’esecuzione dell’OEI e ne informa l’autorità di emissione.» ; 4) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile: a) se è impossibile per l’autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell’allegato A è incompleto o manifestamente inesatto; b) se durante l’esecuzione dell’OEI l’autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all’atto dell’emissione dell’OEI, per consentire all’autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero c) se l’autorità di esecuzione stabilisce che, in un caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione in conformità dell’. Su richiesta dell’autorità di emissione, l’informazione è confermata senza ritardo in conformità dell’articolo 5 bis.» ; b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione senza ritardo:».
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