Art. 11
Modifiche della direttiva 2014/41/UE
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della direttiva 2014/41/UE
La direttiva 2014/41/UE è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Mezzi di comunicazione
1. Fatta eccezione per la comunicazione ufficiale di cui all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 4, all’, paragrafi 5 e 6, e all’, paragrafo 2, primo comma, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente direttiva tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).
2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.
(*13) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’OEI completato conformemente all’ è trasmesso dall’autorità di emissione all’autorità di esecuzione.»
;
3)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non appena siano venuti meno i motivi del rinvio, l’autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l’esecuzione dell’OEI e ne informa l’autorità di emissione.»
;
4)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:
a)
se è impossibile per l’autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell’allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;
b)
se durante l’esecuzione dell’OEI l’autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all’atto dell’emissione dell’OEI, per consentire all’autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero
c)
se l’autorità di esecuzione stabilisce che, in un caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione in conformità dell’.
Su richiesta dell’autorità di emissione, l’informazione è confermata senza ritardo in conformità dell’articolo 5 bis.»
;
b)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione senza ritardo:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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