Art. 8 · Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI

Art. 8

Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI La decisione quadro 2009/829/GAI è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione. L’originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette. (*10)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;" 2) all’articolo 20, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l’autorità competente dello Stato di emissione:»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 23 bis Mezzi di comunicazione 1.   Fatta eccezione per la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l’autorità competente dello Stato di emissione e l’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2023/2844. 2.   Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l’autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».
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