Art. 27
Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
In vigore dal 13 set 2023
Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia
1. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico applicano il principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all' della presente direttiva, nell'esercitare le funzioni di regolatori stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica, comprese le decisioni sulle tariffe di rete. Oltre al principio «l'efficienza energetica al primo posto», le autorità nazionali di regolazione dell'energia possono tenere conto dell'efficienza in termini di costi, dell'efficienza del sistema e della sicurezza dell'approvvigionamento, e dell'integrazione del mercato, salvaguardando nel contempo gli obiettivi climatici e di sostenibilità dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) 2019/943 e all' del regolamento (CE) n. 715/2009.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell'energia elettrica si attengano al principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all', nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni relative agli investimenti. Le autorità nazionali di regolazione o altre autorità nazionali designate verificano che le metodologie utilizzate dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione valutino alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici e tengano conto dei benefici più generalizzati delle soluzioni di efficienza energetica, della flessibilità della domanda e degli investimenti in attivi che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le autorità nazionali di regolazione e altre autorità designate, quando approvano, verificano o monitorano i progetti e i piani di sviluppo delle reti a norma dell’ della direttiva 2009/73/CE e dell’, paragrafo 3, e dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, appurano altresì che i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione si siano attenuti al principio «l'efficienza energetica al primo posto». Le autorità nazionali di regolazione possono fornire metodologie e orientamenti sulle modalità di valutazione delle alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, che possono condividere competenze tecniche essenziali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione controllino e quantifichino il volume complessivo delle perdite di rete e, ove fattibile dal punto di vista tecnico e finanziario, ottimizzino le reti e migliorino l'efficienza della rete. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione riferiscono all'autorità nazionale di regolazione del settore energetico in merito a tali misure e al risparmio energetico che si prevede di ottenere grazie alla riduzione delle perdite di rete. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione valutino misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei loro sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas o dell'energia elettrica e migliorino l'efficienza energetica in sede di progettazione e funzionamento delle infrastrutture, in particolare in termini di sviluppo di reti intelligenti. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi esistenti e futuri mediante una regolamentazione basata sugli incentivi in conformità dei principi relativi alle tariffe di cui all’ del regolamento (UE) 2019/943 e dell' del regolamento (CE) n. 715/2009.
4. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico includono nella relazione annuale stilata in applicazione dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera i), della direttiva (UE) 2019/944 una sezione specifica sui progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nel funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas. In tale relazione le autorità di regolazione del settore energetico forniscono una valutazione dell'efficienza globale durante il funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas e delle misure poste in essere dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, ove opportuno, formulano raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica, comprese le alternative efficienti in termini di costi che riducono i carichi di punta e il consumo complessivo di energia elettrica.
5. Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XIII, tenendo conto dei codici di rete e degli orientamenti messi a punto a norma del regolamento (UE) 2019/943 e dell’obbligo di cui all’articolo 59, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 al fine di consentire che i necessari investimenti nelle reti siano effettuati in modo da garantirne la sostenibilità economica.
6. Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.
7. Le autorità nazionali di regolazione assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e gas. Gli Stati membri garantiscono l'efficienza nella progettazione delle infrastrutture e nel funzionamento delle infrastrutture esistenti, in conformità del regolamento (UE) 2019/943, e garantiscono che le tariffe consentano la gestione della domanda.
8. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione si conformano all'allegato XIV.
9. Se del caso, le autorità nazionali di regolazione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda di calore.
10. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderino connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.
11. Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l', paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica delle installazioni che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE.
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