Art. 18
Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
In vigore dal 13 set 2023
Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
1. Laddove siano installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente all'allegato IX, punti 1 e 2, per tutti gli utenti finali.
Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la contabilizzazione divisionale del consumo sulla base di ripartitori dei costi di riscaldamento di cui all', con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.
2. Gli Stati membri:
a)
prescrivono che, se disponibili, le informazioni di fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;
b)
provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in via elettronica;
c)
provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato IX, punto 3;
d)
promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.
Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo.
3. Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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