Art. 20
Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
In vigore dal 13 set 2023
Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali a norma dell' è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, e relativi alla contabilizzazione, alla ripartizione e al calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali nella misura in cui tali costi siano ragionevoli.
3. Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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