Art. 16
Obbligo di lettura da remoto
In vigore dal 13 set 2023
Obbligo di lettura da remoto
1. Ai fini degli , i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione sono leggibili da remoto. Si applicano le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all', paragrafo 1.
2. Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.
Storico versioni
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