Art. 14
Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
In vigore dal 13 set 2023
Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico
1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.
2. Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:1791:oj#art-14