Art. 12

Centri dati

In vigore dal 13 set 2023
Centri dati 1.   Entro il 15 maggio 2024 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII, a eccezione delle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile. 3.   La Commissione istituisce una banca dati europea sui centri dati contenente le informazioni comunicate dai centri dati soggetti all'obbligo a norma del paragrafo 1. La banca dati europea è accessibile al pubblico a un livello aggregato. 4.   Gli Stati membri incoraggiano i titolari e i gestori dei centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di IT installata pari o superiore a 1 MW a tenere conto delle buone pratiche indicate nella versione più recente del codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati. 5.   Entro il 15 maggio 2025 la Commissione verifica i dati disponibili sull'efficienza energetica nei centri dati che le sono stati trasmessi in conformità dei paragrafi 1 e 3 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, da proposte legislative recanti ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica, tra cui norme minime di prestazione, e da una valutazione della fattibilità della transizione verso un settore di centri dati neutro in termini di emissioni di carbonio, in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi. Tali proposte possono definire le tempistiche entro le quali i centri dati esistenti sono tenuti a rispettare una prestazione minima.
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