Art. 11

Sistemi di gestione dell’energia e audit energetici

In vigore dal 13 set 2023
Sistemi di gestione dell’energia e audit energetici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di cui al primo comma dispongano di un sistema di gestione dell’energia al più tardi entro l'11 ottobre 2027. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell'energia siano oggetto di un audit energetico. Tali audit energetici: a) sono svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente all'; oppure b) sono eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di cui al primo comma svolgano un primo audit energetico entro l'11 ottobre 2026 e gli audit energetici successivi siano svolti almeno ogni quattro anni. Qualora dette imprese svolgano già audit energetici conformemente al primo comma, esse continuano a farlo almeno ogni quattro anni in conformità della presente direttiva. Le imprese interessate elaborano un piano d'azione concreto e fattibile sulla base delle raccomandazioni risultanti da tali audit energetici. Il piano d'azione individua misure per attuare ciascuna raccomandazione risultante dagli audit, laddove ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico o economico. Il piano d'azione è trasmesso agli amministratori dell'impresa. Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione e il tasso di attuazione delle raccomandazioni siano pubblicati nella relazione annuale dell'impresa e che siano resi pubblici conformemente al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. 3.   Laddove, in un dato anno, un'impresa di cui al paragrafo 1 abbia un consumo annuo superiore a 85 TJ e un'impresa di cui al paragrafo 2 abbia un consumo annuo superiore a 10 TJ, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità nazionali responsabili dell'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri possono promuovere l'uso di una piattaforma nuova o esistente per facilitare la raccolta dei dati richiesti a livello nazionale. 4.   Gli Stati membri possono incoraggiare le imprese di cui ai paragrafi 1 e 2 a fornire, nella loro relazione annuale, informazioni relative al consumo annuo di energia in kWh, al volume annuo di acqua consumata, espresso in metri cubi, come anche un confronto del consumo di energia e acqua rispetto agli anni precedenti. 5.   Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e: a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati secondo criteri di qualificazione; o b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia, a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti da detti esperti interni o auditor dell'energia. Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici in conformità dell'allegato VI, tenendo conto delle pertinenti norme europee o internazionali. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo competente per garantire il rispetto dei termini per lo svolgimento degli audit energetici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la corretta applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato VI. Gli audit energetici non includono clausole che impediscano il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non vi si opponga. 6.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi a incoraggiare e a sostenere a livello tecnico le PMI alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 affinché si sottopongano ad audit energetici e attuino successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire meccanismi, quali i centri per gli audit energetici per le PMI e le microimprese, a condizione che tali meccanismi non siano in concorrenza con gli auditor privati, al fine di fornire audit energetici. Possono inoltre mettere a disposizione altri regimi di sostegno per le PMI, anche se tali PMI hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di audit energetici e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in termini di costi suggeriti nelle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici, se le misure proposte in tali raccomandazioni sono attuate. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di cui al paragrafo 6 comprendano il supporto alle PMI nella quantificazione dei molteplici vantaggi delle misure di efficienza energetica nell'ambito delle loro attività, nello sviluppo di tabelle di marcia in materia di efficienza energetica e nello sviluppo di reti di efficienza energetica per le PMI, agevolate da esperti indipendenti. Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle buone pratiche in questo settore. 8.   Gli Stati membri elaborano programmi intesi a incoraggiare le imprese che non sono PMI e alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit. 9.   Si considerano conformi al paragrafo 2 gli audit energetici: a) svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi indicati all'allegato VI; b) eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di portatori di interessi e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, da un altro organismo che le autorità competenti hanno delegato a tal fine o dalla Commissione. L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori. 10.   Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico sono esentate dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a condizione che il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell'energia e che il contratto rispetti i requisiti fissati all'allegato XV. 11.   Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale – certificato da un organismo indipendente in conformità delle pertinenti norme europee o internazionali – sono esentate dai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all'allegato VI. 12.   Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico. Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.
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