Art. 13
Contabilizzazione del gas naturale
In vigore dal 13 set 2023
Contabilizzazione del gas naturale
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:
a)
è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficace in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;
b)
si procede a un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni in un edificio ai sensi della direttiva 2010/31/UE.
2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:
a)
provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;
b)
garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità del pertinente diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;
c)
richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.
Storico versioni
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